Art. 1.

      1. I procuratori della Repubblica informano ogni sei mesi, per iscritto, il Ministro della giustizia, tramite il procuratore generale della Repubblica del distretto di appartenenza, del numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche di cui egli o altra autorità giudiziaria del circondario hanno autorizzato l'effettuazione ai sensi degli articoli da 266 a 269 del codice di procedura penale, provvedendo, altresì, alla classificazione delle stesse intercettazioni secondo le categorie individuate ai sensi delle lettere da a) a f-bis) del comma 1 del citato articolo 266.
      2. I procuratori della Repubblica informano, altresì, il Ministro della giustizia con le stesse modalità previste al comma 1 del presente articolo, dei sequestri o del fermo di plichi postali presso gli uffici postali e telegrafici disposti ai sensi degli articoli 254 e 353 del codice di procedura penale.